Lo Statuto

STATUTO LAOTSERYU

Denominazione - Sede

Art. 1

E’ costituita una associazione sportiva denominata “LAO TSE RYU”. L’associazione ha sede in Udine, via Muzzana nr. 11.

Scopi
Art. 2

L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Dalla sua attività sono escluse ogni ingerenza ed influenza di razza, sesso, politica e religione. L’associazione ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportiva ed in particolare la formazione e la preparazione di atleti ed istruttori qualificati di arti marziali per la promozione e lo svolgimento dell’attività stessa.
L’associazione si propone di venire incontro alle esigenze culturali, educative, sportive degli associati, promuovendo e sviluppando la pratica tecnica ed educativa propedeutica per le arti marziali. A tal fine l’associazione dovrà anzitutto curare e privilegiare gli aspetti educativi rispetto a quelli tecnici.
Potrà inoltre, nel rispetto delle finalità dinanzi esposte:

  • organizzare manifestazioni sportive;
  • esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune degli aderenti all’associazione;
  • collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione di problemi comuni;
  • compiere ed incoraggiare studi, raccogliere dati e notizie che possano interessare agli associati;
  • acquistare materiale didattico;
  • acquistare doni di modico valore in occasione di manifestazioni/eventi;
  • organizzare manifestazioni di pubblico ritrovo degli associati;
  • gestire impianti ed attrezzature sportive;
  • acquistare beni strumentali ad integrazione dell’attrezzatura e degli impianti messi a disposizione dall’ente comunale e/o da terzi;
  • acquistare materiale non fornito dalle autorità competenti;
  • interloquire con competenti organi amministrativi, di governo, etc. per la risoluzione delle problematiche sentite dall’associazione;
  • effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione;
  • svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’associazione si propone.

L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altre associazioni od enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e di qualunque altro ente.

Durata
Art. 3

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Emblema
Art. 4

L’emblema dell’associazione è costituito dall'ideogramma cinese dell'acqua con alla base il nome del maestro Giuseppe Pozzessere, il tutto circoscritto dal nome dell’associazione e dalle discipline praticate.

Il patrimonio
Art. 5

Il patrimonio dell’associazione è formato dal capitale iniziale apportato, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione, dalle eccedenze annue che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l’esercizio annuale successivo, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.


Le entrate
Art. 6

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi da soci;
  • contributi e sussidi da privati;
  • eventuali contributi del CONI, enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
  • eventuali introiti di manifestazioni sportive e eventuali sottoscrizioni;
  • proventi pubblicitari;
  • proventi per sponsorizzazioni;
  • altri introiti che, a qualunque titolo, perverranno all’associazione.

Esercizio sociale
Art. 7

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno, partendo dal 1° ottobre di ogni anno solare e cessando il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio.

Associati
Art. 8

Fanno parte dell’associazione (associati) le persone fisiche o giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto che ne abbia fatto domanda e, se approvata dal Comitato di Dirigenza, abbiano versato la quota associativa.
La qualità di associato non è trasmissibile.
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni comunicate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto a far data dal termine di chiusura dell’esercizio sociale (30 settembre);
b) per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica, ente, associazione o soggetto associato;
c) per il venir meno dei requisiti di cui all’art.10;
d) per esclusione disposta dal Comitato di Dirigenza a maggioranza dei suoi membri; l’esclusione può essere pronunciata per grave o ripetuta inosservanza degli obblighi statutari o per mancato pagamento dei contributi (o quote) associativi o per altri motivi che rendessero incompatibili la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.

Diritti ed obblighi degli associati
Art. 9

L’adesione all’associazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le delibere e le direttive che, in base allo statuto stesso, saranno adottate dagli organi dell’associazione medesima. Gli associati si impegnano a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a versare la quota associativa. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’associazione, nel rispetto delle modalità fissate dal Comitato di Dirigenza.

Categoria di associati
Art. 10

Nell’associazione sono previste cinque categorie di associati:
a) associati fondatori;
b) associati onorari;
c) associati collaboratori;
d) associati ordinari;
e) associati straordinari.
Gli associati fondatori sono i promotori intervenuti alla costituzione dell’associazione (pagano solamente la quota relativa all’assicurazione).
Gli altri associati sono coloro che, nel rispetto di quanto previsto all’art.8):
onorari: hanno ricoperto in passato incarichi con varie responsabilità nel settore delle arti marziali, oppure abbiano collaborato per l’affermazione delle stesse (non pagano quota associativa).
collaboratori: sono impegnati nella riuscita delle attività sociali, rivestendo cariche sociali o espletando incarichi su mandato degli organi dell’associazione (non pagano quota associativa);
ordinari: incarnano la figura degli atleti tesserati dall’associazione (pagano per intero la quota associativa);
straordinari: rappresentano le persone giuridiche, gli enti, le associazioni. (non pagano la quota associativa).

Contributo associativo
Art. 11

Gli associati sono tenuti a versare all’associazione un contributo (quota) associativo annuale indivisibile di ammontare diverso per gli associati fondatori, straordinari, ordinari. La misura e le modalità di pagamento di tale contributo sono fissate dal Comitato di Dirigenza, nel precedente art. 10.
L’associato dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

Sostenitori
Art. 12

Il Comitato di Dirigenza potrà individuare criteri e modalità per avvicinare all’associazione soggetti interessati alle finalità, della stessa e disponibili a sostenere l’attuazione degli scopi, senza assumere peraltro la veste di associati ed i relativi obblighi di carattere economico previsti dall’art.11, né ovviamente poter esercitare diritto di voto.

Organi dell’associazione
Art. 13

Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Comitato di Dirigenza.

Assemblea degli associati
Art. 14

L’Assemblea è il massimo organo, ad essa spettano poteri deliberanti.
L’assemblea delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sulla elezione del Presidente dell’associazione, sullo scioglimento dell’associazione e su di ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione.
L’Assemblea dell’associazione è costituita da tutti gli associati indicati all’art. 10 che risultano in regola con il pagamento del contributo (quota) associativo annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, gli associati aventi diritto al voto, fino ad un massimo di cinque.
Gli associati possono farsi rappresentare anche da membri del Comitato di Dirigenza, salvo in caso di deliberazioni in merito a responsabilità di amministratori, nel corso delle quali gli amministratori non hanno diritto a voto.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
Gli associati, riuniti in assemblea straordinaria, possono modificare il presente statuto, ma non possono alterare le finalità dell’associazione stabilite al precedente art. 2.

Convocazione dell’assemblea
Art. 15

L’assemblea è convocata mediante comunicazione agli associati recante l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza; la comunicazione agli associati avviene mediante affissione di un avviso presso idoneo luogo bene in vista nei locali della sede sociale o mediante quegli altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni (a puro titolo esemplificativo: consegna lettera agli associati presso la sede sociale; conversazioni telefoniche, etc.).
La comunicazione agli associati deve essere effettuata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La data della riunione assembleare in seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione, anche nel medesimo giorno stabilito per la prima convocazione, ma con una differenza oraria di almeno due ore.
L’assemblea è convocata a cura del Presidente almeno una volta all’anno, per fissare le direttive generali dell’azione dell’associazione.
L’assemblea viene inoltre convocata, sempre a cura del Presidente, per deliberare su qualunque altro argomento sottoposto al suo esame da parte del Comitato di Dirigenza.
L’assemblea dovrà inoltre essere convocata, sempre a cura del Presidente, quando ne sia ravvisata la necessità o ne facciano richiesta motivata per iscritto, con indicazione degli argomenti da portare all’ordine del giorno, almeno la metà dei componenti il Comitato di Dirigenza o almeno un decimo degli associati.

Validità e funzionamento dell’assemblea
Art. 16

L’assemblea potrà riunirsi anche fuori della sede dell’associazione purchè in Comune di Udine o in località limitrofe.
Quando il Comitato di Dirigenza lo ritenesse, all’assemblea potranno essere ammessi degli invitati, fermo restando che il diritto di intervento e di voto spetta solo agli associati.
I soggetti definiti “sostenitori” dall’art.12 del presente statuto, potranno assistere alle riunioni assembleari, fermo restando che il diritto di intervento e di voto spetta solo agli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal più anziano dei membri del Comitato di Dirigenza, in difetto da persona designata dai presenti.
Funge da segretario il Segretario del Comitato di Dirigenza o, in sua assenza, altra persona designata da chi presiede l’assemblea, provvedendo alla redazione dei verbali delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli associati.
Il Segretario farà funzioni anche di scrutatore, tranne il caso in cui chi presiede la riunione assembleare ritenga opportuno nominare una o altra/e persona/e.
Colui che presiede l’adunanza assembleare è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile, ad esclusione dei casi di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto in cui occorrono la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione e di almeno la metà degli associati in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Comitato di dirigenza
Art. 17

Il Comitato di Dirigenza è composto:

  • dal Vice Presidente;
  • dai soci fondatori;
  • dal responsabile del settore tecnico;
  • dal Segretario-Tesoriere.

Nel caso in cui uno dei soci fondatori perda la qualità di associato per effetto di una delle cause elencate nel precedente art.8, sarà facoltà del Presidente di nominare o meno un nuovo appartenente al Comitato di Dirigenza che si chiamerà “Consigliere Direttivo”. Il numero dei consiglieri direttivi facenti parte del Comitato di Dirigenza viene stabilito fra un numero minimo di due ed un massimo di cinque.
I Consiglieri Direttivi potranno essere designati anche tra i non associati; possono essere riconfermati in carica illimitatamente.
Qualora il numero dei Consiglieri Direttivi si riduca al di sotto del numero minimo stabilito dal primo comma del presente articolo, il Presidente dovrà provvedere in termini immediati, effettuando nuove nomine.
L’espletamento del mandato di Vice Presidente e di membro del Comitato di Dirigenza avviene in termini gratuiti.
Sarà compito del Presidente conferire incarichi e deleghe ai componenti il Comitato di Dirigenza, con principale riferimento alle figure di:
Segretario-Tesoriere: cura tutti gli aspetti burocratici-amministrativi societari ed è responsabile dell’andamento economico ed interviene per segnalare le disponibilità e le difficoltà finanziarie. Può avvalersi, a sua discrezione, di altra persona di fiducia per la custodia dei beni mobili di pertinenza dell’associazione.
Responsabile del settore tecnico: coordina l’attività dei tecnici rapportandola all’indirizzo tecnico ed educativo delineato dalla società.
Le due figure dianzi descritte concordano le singole iniziative con il Presidente.

Presidente
Art. 18

La firma e la rappresentanza legale dell’associazione sono conferite al Presidente.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea ordinaria degli associati, dura in carica due esercizi sociali e può essere rieletto illimitatamente.
Il Presidente nomina un Vice Presidente; anche la durata della sua carica è di due esercizi sociali. Nelle decisioni di nomina del Vice Presidente, il Presidente può avvalersi delle indicazioni e dei consigli degli associati.
Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato di Dirigenza, previa formulazione dell’ordine del giorno e vigila sulla esecuzione e sull’osservanza delle delibere adottate; convoca altresì l’Assemblea degli associati.
Il Presidente è responsabile del funzionamento dell’associazione, ad esso spetta l’amministrazione dell’associazione senza esclusione di sorta, con facoltà di dare deleghe operative a singoli componenti il Comitato di Dirigenza.
In caso di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio all’associazione, con l’obbligo di sottoporli al Comitato di Dirigenza che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica nella sua prima riunione utile.
Il Presidente è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Presidente ha, tra l’altro, il potere di assumere e licenziare dipendenti, di emanare provvedimenti riguardanti il personale, di sottoscrivere contratti di fornitura di beni e servizi, di conferire e revocare procure, di comparire dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, di assumere impegni con Istituti di Credito.
Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente.
Qualora, invece, l’impedimento dovesse risultare definitivo, il Vice Presidente che abbia assunto la reggenza provvisoria dell’associazione o in sua mancanza i membri del Comitato di Dirigenza dovranno provvedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria per il rinnovo della carica. L’espletamento del mandato di Presidente avviene in termini gratuiti.

Riunioni e delibere
Art. 19

Il Comitato di Dirigenza si riunisce, senza particolari modalità, su iniziativa del Presidente o di almeno tre membri, con frequenza quantomeno annuale.
Le delibere sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei membri.
Le delibere del Comitato di Dirigenza sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti; in caso di parità di voti, prevale la votazione del Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente si faranno carico di informare gli assenti delle deliberazioni assunte, seppur con le modalità che riterranno più opportune.
Il verbale della riunione del Comitato di Dirigenza verrà redatto dal Segretario-Tesoriere e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Compiti del Comitato di Dirigenza
Art. 20

Il Comitato di Dirigenza ha il compito di assistere il Presidente nell’amministrazione dell’associazione e nell’attuazione delle delibere assembleari, nonché di operare e di occuparsi di tutto ciò a cui fosse delegato dal Presidente, oltre a:
stabilire l’ammontare delle quote periodiche di associazione, i criteri di determinazione delle stesse e le relative modalità di pagamento;
fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l’esecuzione stessa.
decidere sugli investimenti patrimoniali;
deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
decidere sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;
stabilire le prestazioni ai soci e le relative norme e modalità;
nominare e revocare i dirigenti sportivi dell’associazione;
I membri del Comitato di Dirigenza rispondano del proprio operato al Presidente e possono essere da questo revocati in qualsiasi momento.

Modifiche statutarie e scioglimento
Art. 21

Le modifiche allo statuto dell’associazione nonché lo scioglimento della stessa, le modalità di liquidazione, la nomina del o dei liquidatore/i e la destinazione del patrimonio sociale disponibile (al netto delle passività) all’organismo che si farà carico della prosecuzione delle attività secondo gli scopi indicati nel presente statuto o ad altre associazioni od enti che perseguono finalità analoghe, sono deliberate dall’assemblea straordinaria degli associati.
Le assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberate con le maggioranze previste dall’art.21 del Codice Civile e sulla base del disposto dell’ultimo comma dell’art.16 del presente statuto.

Controversie
Art. 22

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri nominati dal Presidente.
I Probiviri durano in carica due esercizi sociali e possono essere rinominati illimitatamente.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Disposizioni generali
Art. 23

Tutte le cariche previste dal presente statuto e le nomine effettuate dal Presidente e dal Comitato di Dirigenza sono di norma gratuite, salvo che il Presidente, in relazione ai particolari compiti ed alle funzioni affidate, determini un compenso.
Il Presidente stabilirà misure e modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’adempimento di incarichi per l’associazione.

Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.